Come noto, gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) che hanno sostituito gli studi di settore / parametri:
•rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenzadella gestione aziendale / professionale;
•esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, ancheal fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale
La disciplina ISA prevede comunque una serie di cause di esclusione in presenza delle quali le quali il contribuente non applica il relativo Indice. Sono previste in particolare le seguenti fattispecie:
•inizio / cessazione dell’attività;
•situazione di non normale svolgimento dell’attività;
ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. Al fine della determinazione del limite di ricavi / compensi al di sopra dei quali gli Indici non sono applicabili, per gli ISA BG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), BG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), BG69U (Costruzioni) e BK23U (servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR;
• periodo di non normale svolgimento dell’attività;
• soggetti che applicano il regime forfetario / dei minimi / altre tipologie di criteri forfetari;
• soggetti esercenti 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Indice, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice relativo all’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
• classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l’attività esercitata;
• Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017 (l’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
• Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 (l’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
• Imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017 (l’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
• società cooperative / consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
• soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’ISA BG72U;
• corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
• soggetti che svolgono attività d’impresa / arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis, DPR n. 633/72.
Per il 2020 e 2021, l’art. 148, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto la definizione di specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA, al fine di considerare gli effetti straordinari collegati alla crisi economica e dei mercati causati dall’emergenza COVID-19, nonché la previsione di ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.
A tal fine il MEF con il Decreto 2.2.2021 ha introdotto 3 nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2020, applicabili ai soggetti che:
• hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli del 2019;
• hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019;
• esercitano, in maniera prevalente le attività economiche individuate dalla seguente Tabella (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).
N.B. : Tali cause di esclusione sono state individuate applicando le stesse logiche in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto, da parte dei Provvedimenti emanati nel corso del 2020, per far fronte alle difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza COVID-19.