False fatture ai fini Iva e Ires, doppio reato e pena triplicata.
Applicabile la continuazione con pena più grave aumentata fino al triplo.
Va considerata un’unica inadempienza per anno come prevede il Dlgs 158/15.
Nel caso di fatture false utilizzate per abbattere i costi nella dichiarazione dei redditi, e per detrarre l’Iva in dichiarazione annuale vengono commessi due reati, con possibile applicazione dell’istituto della continuazione. Lo precisa la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 13275/2021.
La pronuncia trae origine dalla condanna di una persona ritenuta responsabile, tra l’altro, di dichiarazione fraudolenta con false fatture per vari anni e per diverse società. Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito aveva erroneamente determinato la pena considerando per ogni anno due reati: uno per l’Ires, l’altro per l’Iva. Al contrario occorreva considerare un’unica violazione per anno. Così facendo, aveva applicato retroattivamente il Dlgs 158/2015 che ha ampliato la condotta della dichiarazione fraudolenta anche alle dichiarazioni infra annuali. La sentenza chiarisce innanzitutto che con il Dlgs 158/2015 la dichiarazione fraudolenta con fatture false è stata estesa anche ai casi di dichiarazioni non annuali. Tra queste vengono citate ad esempio, quelle infra annuali conseguenti alla liquidazione, o in ipotesi di trasformazione, fusione e scissione, ma anche le dichiarazioni di acquisti intracomunitari, ed ancora di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta.
La Cassazione, nel caso specifico, ha ritenuto irrilevante la modifica normativa, in quanto la contestazione riguardava due distinte dichiarazioni annuali (Ires e Iva) nelle quali sono stati inseriti i medesimi elementi passivi fittizi supportati da false fatture. Tali elementi fittizi, tuttavia, hanno consentito di abbattere in un caso le imposte sui redditi e, nell’altro, l’Iva. Da qui la sussistenza di due reati connessi ai distinti obblighi dichiarativi con la possibilità di contestare la continuazione, che (ex articolo 81 Codice penale) consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
La pronuncia interpreta puntualmente la (severa) disposizione secondo cui la violazione penale concerne ogni dichiarazione relativa a ciascuna imposta con la conseguenza che abbattendo indebitamente costi e Iva le fattispecie illecite sono due. Da considerare che, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a euro 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni e quindi, applicando l’aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate. Quanto evidenziato nella sentenza non trova applicazione per le fatture soggettivamente inesistenti dove la constatazione attiene la sola evasione Iva e non anche quella dei redditi.