Risposta interpello Agenzia Entrate 15.3.2021, n. 173
I contributi di qualunque natura e da chiunque erogati a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo per contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza COVID-19 non concorrono a tassazione. Pertanto, se l’erogante ha applicato la ritenuta d’acconto, il sostituito ha diritto al relativo recupero. In particolare l’importo trattenuto va restituito all’interessato da parte del sostituto d’imposta che potrà recuperare il relativo importo quale credito utilizzabile in compensazione nel mod. F24. Nel mod. 770 sarà evidenziato il versamento “in eccesso”.