Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021, n. 147
La “carta regalo” la cui esibizione attribuisce il diritto all’acquisto del prodotto scelto dal possessore della stessa, è qualificabile come “buono corrispettivo” multiuso qualora al momento della relativa emissione non sia individuata né la tipologia di bene acquistabile (nel caso di specie, abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l’aliquota IVA prevista. L’operazione diventa quindi rilevante e la relativa IVA esigibile al momento (successivo all’emissione) del relativo utilizzo da parte del possessore per l’acquisto dei beni.